di Ingrid Atzei

Il 2 luglio è stato approvato, dal Consiglio Regionale della Sardegna, il DL n. 15/A con il quale si sospendono per 18 mesi le attività inerenti la costruzione di nuovi impianti FER (Fonti Energie Rinnovabili). Per approfondire: https://delibere.regione.sardegna.it/protected/70087/0/def/ref/DBR70069/ .

Il provvedimento entrerà in vigore più o meno a metà mese e intenderebbe bloccare per un anno e mezzo anche i lavori già autorizzati impedendo che, frattanto che s’individuino i termini e le aree più idonee agli impianti, vengano eseguiti lavori che modificherebbero in maniera irreversibile paesaggio ed ambiente dell’Isola.

E qui l’intendimento parrebbe essere irricevibile dal Mase (Ministero dell’ambiente e della salvaguardia energetica), dal momento che sia il Ministero che la Regione avocano a sé le procedure di autorizzazione per gl’interventi. Ma, soprattutto, si rileva una questione di non poco conto, ovvero come si potrebbe bloccare un’autorizzazione già concessa? Ecco che, palesemente, il provvedimento regionale assume connotati incostituzionali.

Da questa considerazione emerge la proposta dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (promotrice della petizione Sì all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica!), la quale, evidenziando:

  • il sovrappiù di energia che, stante i progetti presentati a Terna (società che gestisce la rete elettrica sul territorio nazionale), verrebbe prodotto nell’Isola rispetto ai consumi effettivi (energia che già, attualmente, è prodotta in sovrappiù),
  • il fatto che i cavidotti di trasporto della stessa non sarebbero in grado di gestire tutto quel sovrappiù
  • e il fatto che non siamo affatto attrezzati per stoccarlo,

propone di far svolgere le cosiddette procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) allo Stato, il quale, previa interlocuzione – necessaria, sottolineiamo noi – con Regioni ed Enti Locali, per il periodo di valutazione, dovrebbe prevedere una moratoria nazionale.

E potrebbe essere la stessa Regione Sardegna ad approvare tale proposta, in qualità di coordinatrice della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza permanente delle Regioni e Province Autonome, e a presentarla alla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome (per approfondire, la fonte è: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2024/07/09/sardegna-lisola-della-speculazione-energetica/ .

Questa proposta si affianca virtualmente alle altre che si stanno avanzando da più parti nell’Isola, dal Decreto Legge – direttamente discendente dal Codice Urbani – denominato Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio Regionale (vedasi, in particolare, l’articolo 4 del Disegno di Legge),[1] avente l’intento di allargare le tutele in capo alle zone costiere, previste dal Piano Paesaggistico Regionale, alle ben 282 differenti tipologie di paesaggio interno, alla Legge di iniziativa popolare di Pratobello proposta dal sindaco di Orgosolo che intende armonizzare l’ovvia presenza di aree urbanizzate con aree che, per il proprio carattere naturalistico, vanno tutelate e valorizzate. (Il testo integrale è stato pubblicato sul quotidiano L’Unione Sarda in edicola oggi).

Una battaglia, dunque, che ha come teatro una terra meravigliosa e come armi la Legge declinata in tutto i modi in cui è possibile farlo.

Nell’attesa di comprendere come il Diritto potrà salvarci da questa evidente speculazione che è, innanzitutto, invasione, depredamento e distruzione del territorio sardo terremo alta l’attenzione sul tema.

 

 

[1] Comitato scientifico Insularità in Costituzione

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  N.        DEL.    2024

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Oggetto: Approvazione del Disegno di Legge recante “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio Regionale” – Adempimenti organizzativi correlati.

 

La Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, della Pubblica Istruzione, Beni culturali ed informazione e della Difesa dell’Ambiente, rappresenta la necessità di provvedere alla predisposizione, nel termine di sei mesi, del Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio Regionale a completamento di quello già approvato relativo al territorio costiero;

Il sistema di governo del territorio si presenta attualmente differenziato e sperequato in termini di omogeneità degli strumenti di tutela paesistica e di pianificazione urbanistica fra territori costieri e aree interne della Regione;

Emerge pertanto l’urgenza di adottare misure cautelari che impediscano il venir meno dei connotati primari, caratterizzanti e qualificanti il patrimonio paesaggistico ed ambientale delle arre interne della Sardegna tutelandone l’integrità e le enormi potenzialità da effetti ed interventi speculativi che potrebbero compromettere irrimediabilmente la qualità dello sviluppo e la conservazione degli habitat;

La Presidente, pertanto, di concerto con l’Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, della Pubblica Istruzione, Beni culturali ed informazione e della Difesa dell’Ambiente, propongono l’approvazione dell’allegato Disegno di Legge recante “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio Regionale” al fine di completare gli adempimenti necessari al rispetto degli articoli 143, 144 e 145 del Decreto Legislativo 22.1.2004, n.42 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Valutata l’opportunità di operare secondo i principi di adeguatezza e precauzione la Giunta Regionale valuterà l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 della l.r. n.45/1989 al fine di garantire provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d’ uso e costruzioni su aree pubbliche o private;

La Presidente di concerto con l’Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, della Pubblica Istruzione, Beni culturali ed informazione e della Difesa dell’Ambiente rappresentano altresì, l’opportunità che il lavoro di completamento della Pianificazione Paesaggistica Regionale venga effettuata con l’utilizzo delle risorse professionali interne all’Amministrazione con il supporto di professionalità di indiscusso valore, esterne all’Amministrazione;

Al riguardo si rende necessaria l’attivazione di un Comitato di Indirizzo e coordinamento (altrimenti detto Ufficio del Piano) coordinato dal Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, composto da tutti i referenti dei Servizi dell’Amministrazione ritenuti conferenti rispetto alle materie della pianificazione sovra ordinata;

Viene proposta infine, la nomina di un Comitato scientifico che operi a supporto dell’Ufficio del Piano, composto da professionalità esterne all’Amministrazione Regionale in numero non superiore a 5 da individuarsi con Decreto della Presidente della Regione;

LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l’articolo 57 del DPR 19.6.1979, n.348 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna) con cui sono delegate alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela paesaggistica;

Visto il Decreto Legislativo n.42 del 22.1.2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in particolare gli articoli 143, 144 e 145 concernenti il piano paesaggistico, quale strumento di tutela ambientale;

Vista la Legge Regionale n.45 del 22.12.1989 (Norme per l’uso del territorio regionale);

Ritenuto urgente ed indifferibile provvedere al completamento della pianificazione paesaggistica regionale e all’introduzione di norme di temporanea salvaguardia a tal fine;

Preso atto dei pareri di legittimità espressi dai Direttori Generali della Presidenza, degli Enti locali, finanze ed urbanistica, della Pubblica Istruzione, Beni culturali, informazione, Spettacolo e Sport e della Difesa dell’Ambiente;

DELIBERA

  1. Di approvare l’allegato Disegno di Legge recante: “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio Regionale” e trasmetterlo al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;
  2. Di dare mandato all’Assessore agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica al fine di predisporre gli atti necessari all’adozione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della l.r. n.45/89, dei provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili, le trasformazioni di destinazioni d’ uso e le costruzioni su aree pubbliche o private nei territori interessati al completamento della pianificazione paesaggistica;
  3. Di istituire, con Decreto della Presidente della Regione, presso l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica un Comitato di Indirizzo e coordinamento (altrimenti detto Ufficio del Piano) coordinato dal Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, composto da tutti i referenti dei Servizi dell’Amministrazione ritenuti conferenti rispetto alle materie della pianificazione sovra ordinata;
  4. Di nominare con Decreto della Presidente della Regione, un Comitato scientifico che operi a supporto dell’Ufficio del Piano, composto da professionalità esterne all’Amministrazione Regionale in numero non superiore a 5.

 

Allegato alla Delibera della Giunta n.___ del _____

 

DISEGNO DI LEGGE

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio Regionale

 

Art. 1 – La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio regionale integrando la pianificazione paesaggistica della fascia costiera con quella del restante territorio regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22.1.2004 n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ee.ii.)

Art.2 – Per quanto compatibili, nella fase di pianificazione delle aree interne della Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. n.8 del 25.11.2004, salvo che i Comuni interessati non dispongano di PUC adeguato alle disposizioni di cui alle NTA del PPR.

Art.3 – La fase di pianificazione avviata dalla presente legge dovrà disporre lo studio e la tipicizzazione del territorio rurale della Sardegna indagando le stratificazioni antropiche attraverso la valorizzazione del sistema ambientale, della tradizione e vocazione agraria, forestale e pastorale.

Art. 4 – Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio regionale, è fatto divieto realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio ed abbiano realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Art.5 – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS.

 

 

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