di Ingrid Atzei

In data 5 agosto 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il Testo Unico sulle Rinnovabili. Elenchiamo alcuni elementi che è utile evidenziare poiché sono e saranno oggetto di sicuro dibattito:

  • all’art. 1 comma 1 è specificato che per poter realizzare gl’interventi di modifica di impianti di grandi dimensioni e per l’installazione di nuovi impianti è necessario acquisire, per il soggetto proponente, il titolo edilizio. Ovvero un titolo nuovo nel caso d’interventi su impianti già esistenti;
  • all’art. 1 comma 4 si sottolinea che le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano si adeguano al decreto «ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione»;
  • all’art. 6 comma 1 si chiarisce che i regimi amministrativi passano dai precedenti quattro a tre: attività libera (impianti domestici e poco più), a procedura abilitativa semplificata (impianti di portata maggiore dei precedenti ma, comunque, limitata e posti fuori dalle aree protette) che devono rispettare vincoli paesaggistici; soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale e, altresì, soggetti alla VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale).

I dati davvero interessanti del testo, che non hanno trovato il favore di tutti i soggetti proponenti, sono la necessaria acquisizione di autorizzazione edilizia e permessi relativi, dunque «la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti» (cfr art. 8 comma 2 lettera c), nonché il rispetto dei vincoli paesaggistici – se del caso, di concerto con il Ministero della Cultura – per tutti tranne che nei casi di attività libera.

È importante sottolineare che, più volte nella bozza, si ribadisce che il termine per avanzare provvedimenti di diniego nei confronti degli interventi dubbi o controversi è di trenta giorni (salvo nei casi di richiesta d’integrazione documentale), trascorsi i quali il titolo abilitativo s’intende perfezionato senza prescrizioni. All’opposto il titolo decade in caso di mancata realizzazione o mancato avvio dell’impianto.

Ancora, qualora ai fini della realizzazione degli impianti o degli interventi su di essi intervenienti siano necessari assensi da parte di amministrazioni altre rispetto a quella procedente, è convocata una Conferenza di Servizi a conclusione della quale la determinazione favorevole va motivata con la documentazione relativa, come già visto, alla VIA e al titolo edilizio abilitativo, e «reca l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi da parte del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto» (cfr art. 9 comma 10). Punto, quest’ultimo, facilmente eludibile anche laddove i luoghi non siano irrimediabilmente compromessi dalla portata degli interventi sui terreni; dal momento che è sufficiente per il soggetto proponente dichiarare il fallimento. Altro dato da evidenziare è che tale determinazione favorevole può costituire variante allo strumento urbanistico vigente.

Ora la parola passa agli esperti che, nei prossimi giorni, daranno conto dei necessari approfondimenti interpretativi del decreto.

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